flcstatuto

Lo statuto della FLC

Statuto della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL

1° CONGRESSO REGIONALE FLC CGIL SICILIA

Cefalu' 10 / 11 Gennaio 2006

TITOLO I - PRINCIPI COSTITUTIVI

Articolo 1 - Definizione

1. La Federazione Lavoratori della Conoscenza, d'ora in avanti denominata FLC Cgil, è l'organizzazione della CGIL che associa ed organizza le donne e gli uomini che operano nei settori pubblici e privati della produzione e riproduzione del sapere, a partire dalle lavoratrici e dai lavoratori precedentemente organizzati dal SNS e dallo SNUR.

2. La FLC Cgil organizza e tutela, pertanto, le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato o con altre forme di rapporto di lavoro subordinato o con ogni altra forma di rapporto di lavoro nei settori della conoscenza in Italia nonché il personale italiano che opera all'estero nelle istituzioni scolastiche e universitarie, nelle strutture di ricerca e nei corsi istituiti presso le scuole del paese ospitante.

3. Inoltre organizza e tutela le donne e gli uomini in cerca di occupazione e/o impegnati in percorsi di formazione o di specializzazione, finalizzati all'inserimento lavorativo nei settori della conoscenza.

4. La FLC Cgil si propone di estendere la tutela e la rappresentanza di tutte le persone che operano nella pluralità dei settori dell'educazione, dell'istruzione, della formazione e della ricerca e di superare la precarietà nei rapporti di lavoro.

5. Nella provincia autonoma di Bolzano assume il nome di Gewerkschaft Bildung und Wissenschaft im AGB-CGIL [Federazione lavoratori della Conoscenza CGIL-AGB] ed è denominata GBW AGB-CGIL [FLC CGIL-AGB].

Articolo 2 - Principi fondamentali

1. La FLC Cgil assume la pace, il ripudio della guerra ed il rifiuto della violenza quali valori fondativi della propria identità; ricercare, conoscere, insegnare ed apprendere sono e devono rimanere risorse di pace.

2. La FLC Cgil basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza ed opera per la sua difesa e piena attuazione.

3. La FLC Cgil ritiene la conoscenza bene comune, in quanto tale, quindi, patrimonio inalienabile dell'umanità, da tutelare anche al fine di garantire i diritti delle generazioni future, e gli interessi generali dell'umanità.

4. La FLC Cgil considera l'unitarietà del ciclo della conoscenza elemento essenziale per sviluppare politiche che rendano esigibili i diritti fondamentali dei cittadini e puntino ad accrescere i livelli di democrazia.

5. La FLC Cgil, considera, quindi, istruzione, formazione e ricerca strategici nelle scelte politiche per garantire al Paese la costante crescita civile e culturale dei cittadini, lo sviluppo della democrazia e della partecipazione, la coesione sociale, l'affermazione dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, lo sviluppo economico qualificato e rispettoso dell'ambiente ed un complessivo innalzamento della qualità della vita.

 

6. Pertanto ispira la sua azione ai seguenti principi e valori:
a. la dimensione pubblica e laica del sistema di istruzione ed il governo pubblico della formazione, come garanzia del pluralismo, della democrazia e delle pari opportunità;
b. l'uguaglianza e la pari dignità sociale delle donne e degli uomini; istruzione e formazione pubblica sono occasioni di promozione sociale per tutti, al di là delle condizioni di partenza ed in particolare per le persone più deboli;
c. l'unitarietà del sistema di istruzione nazionale a garanzia dell'uguaglianza dei diritti delle persone e dell' unità della Repubblica, contro ogni tentativo di frammentazione e di separazione;
d. il diritto alla formazione e alla conoscenza per tutto l'arco della vita; la possibilità per tutte e tutti di accedere e procedere con successo nei percorsi scolastici, universitari e formativi, diventa fondamentale per la cittadinanza attiva e consapevole, in una società sempre più globalizzata;
e. l'autonomia della ricerca e dell'insegnamento da condizionamenti politici, confessionali ed economici, nel pieno rispetto della libertà del loro esercizio e della loro funzione, così come costituzionalmente definite;
f. il riconoscimento, la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità di tutto il personale, in termini economici e professionali, anche attraverso il diritto ad una formazione qualificata;
g. l'estensione ed il rafforzamento in Europa di un modello sociale fondato sui diritti delle persone in cui lo sviluppo, basato sulle conoscenze, consente una crescita economica sostenibile.

7. La diversità culturale rappresenta fattore irrinunciabile per la costruzione di una società fondata sui principi della democrazia. La FLC Cgil considera un bene prezioso il patrimonio rappresentato da lingue e culture diverse e ripudia ogni forma di razzismo. Pertanto riconosce, valorizza e promuove la piena cittadinanza delle minoranze linguistiche, etniche, sia quelle storiche sia quelle di recente immigrazione.

8. La FLC Cgil è un sindacato di natura programmatica che considera la propria unità e la democrazia suoi caratteri fondanti.

9. Considera valore primario la propria autonomia, fondata sulla capacità di elaborazione programmatica nei confronti delle controparti, delle istituzioni e dei partiti.

10. Basa la propria autonomia anche su una qualificata formazione dei quadri sindacali e considera l'autofinanziamento, attraverso la contribuzione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori, principio irrinunciabile.

11. Promuove nella società, anche attraverso la contrattazione, politiche di pari opportunità fra donne e uomini, e la cultura della differenza di genere; uniforma il suo ordinamento interno al principio della non discriminazione determinata dal sesso, orientamento sessuale o identità di genere.

12. Tutela, nelle forme e con le procedure più adeguate, il diritto di tutte le lavoratrici e i lavoratori a rapporti corretti e imparziali, specie in riferimento all'eventualità di molestie e ricatti sessuali.

13. Considera decisivo, per la crescita di qualsiasi società democratica, il pieno rispetto del principio della libertà sindacale e del pluralismo che ne consegue. Da ciò deriva l'impegno alla verifica del mandato di rappresentanza, conferito dalle lavoratrici e dai lavoratori, nonché il rifiuto di qualsiasi monopolio dell'azione sindacale.

14. Promuove servizi atti a sviluppare la crescita culturale e sindacale dei propri iscritti.

15. Contribuisce alla diffusione di un'istruzione di qualità per tutti, pubblica e obbligatoria, alla valorizzazione della professionalità del personale, allo sviluppo dell'università e della ricerca, alla difesa e all'estensione dei diritti fondamentali delle lavoratrici e dei lavoratori nei diversi Paesi, rafforzando i legami di solidarietà con le organizzazioni sindacali in lotta per la democrazia, l'emancipazione e la libertà, anche attraverso le affiliazioni ad organismi internazionali, deliberate secondo le modalità previste dall'articolo 20.

16. Individua nella dimensione europea la sede prioritaria per costruire un'azione solidale e sempre più unitaria del movimento sindacale europeo.

Articolo 3 - Iscrizione

1. L'iscrizione alla FLC Cgil avviene mediante la sottoscrizione della richiesta di iscrizione e della delega.

2. L'iscrizione diretta costituisce un'eccezione e può essere consentita nel caso di motivata richiesta dell'interessata/o, accolta dalla Segreteria di riferimento.

3. L'iscrizione diretta è inoltre possibile per lavoratrici e lavoratori precari, le donne e gli uomini in cerca di occupazione e/o impegnati in percorsi di formazione o di specializzazione, finalizzati all'inserimento lavorativo nei settori della conoscenza, che ne facciano formale richiesta scritta.

4. Le quote per le iscrizioni dirette sono fissate dal Comitato direttivo nazionale.

5. L'iscrizione è attestata dalla tessera e/o dalla regolarità del versamento dei contributi sindacali; può essere periodicamente rinnovata e, comunque, può essere revocata in qualsiasi momento dall'iscritta/o con comunicazione scritta.

6. A tutela dell'organizzazione, la domanda di iscrizione viene respinta nei casi di gravi condanne penali, sino all'espiazione della pena, di attività o appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con il presente Statuto (organizzazioni segrete, criminali, logge massoniche, organizzazioni a carattere fascista o razzista).Questi casi rappresentano, altresì, causa di interruzione del rapporto associativo, ove già costituito, con la FLC Cgil.

Articolo 4 - Diritti delle iscritte e degli iscritti

1. Le iscritte e gli iscritti alla FLC Cgil hanno uguali diritti.

2. La FLC Cgil assicura alle iscritte e agli iscritti la possibilità di partecipare alla vita politica complessiva dell'organizzazione, scegliendo sempre luoghi e modalità accessibili a tutte e a tutti, si impegna ad abbattere le barriere architettoniche nelle proprie sedi e ad organizzare le riunioni secondo un uso efficace dei tempi di lavoro, discussione e decisione.

3. Le iscritte e gli iscritti hanno diritto ad essere riconosciuti, rispettati e valorizzati come persone, senza discriminazione alcuna e alla salvaguardia della dignità della persona nei comportamenti e nel rapporto fra i sessi, nel pieno rispetto dell'appartenenza a gruppo etnico, nazionalità, lingua, fede religiosa, orientamento sessuale, identità di genere, cultura e formazione politica.

4. Essi hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni del sindacato e di manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Restano ferme la piena autonomia e le specifiche competenze decisionali degli organi dirigenti. Hanno, inoltre, diritto di esprimere - anche attraverso la concertazione di iniziative, liberamente manifestate anche attraverso i normali canali dell'organizzazione - posizioni collettive di minoranza o di maggioranza, alle quali possa riferirsi la formazione dei gruppi dirigenti.

5. Ogni iscritta e ogni iscritto alla FLC Cgil ha diritto a concorrere alla formazione della piattaforma e alla conclusione di ogni vertenza sindacale, che la/lo riguardi.

6. Le iscritte e gli iscritti alla FLC Cgil hanno diritto alla piena tutela, sia individuale sia collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali, usufruendo a tal fine anche dei vari servizi organizzati dalle strutture della FLC Cgil.

7. La FLC Cgil adotta tutti gli strumenti necessari per garantire il diritto di partecipazione alla vita complessiva dell'organizzazione delle iscritte e degli iscritti, attraverso anche la tempestiva ed esauriente informazione sull'attività del sindacato ai vari livelli e nei diversi campi di iniziativa.

8. Le iscritte e gli iscritti hanno diritto ad essere tempestivamente informati di addebiti mossi al loro operato e alla loro condotta ed a ricorrere, in seconda istanza, contro sentenze della Commissione di garanzia competente e ad avere garantita la possibilità di far valere le proprie ragioni.

9. Hanno diritto, inoltre, di opporsi legittimamente contro atti e fatti commessi all'interno dell'organizzazione che considerino contrari ai principi statutari, anche richiedendo l'attivazione della procedura relativa alla giurisdizione interna o alla garanzia statutaria.

10. Tutte le iscritte e gli iscritti sono elettori e possono accedere alla cariche elettive in condizioni di eguaglianza.

11. Il voto è personale, eguale e libero e può essere espresso anche tramite delegati.

12. La FLC Cgil, ed in particolare le federazioni provinciali e regionali in cui vivono minoranze linguistiche storiche, nel rispetto dei diritti generali sanciti nello Statuto e nell'ambito della propria azione, tutela le minoranze linguistiche ed etniche, riconoscendo specifici diritti alle iscritte e agli iscritti appartenenti a tali minoranze. A tal fine, le articolazioni della Federazione a ogni livello sono impegnate a consultare le federazioni che organizzano il personale che opera nelle istituzioni formative e di ricerca delle minoranze linguistiche, prima di sottoscrivere con le controparti accordi che lo riguardano. All'uopo è costituito il Coordinamento della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 5 - Doveri delle iscritte e degli iscritti

1. Le iscritte e gli iscritti alla FLC Cgil partecipano alle attività dell'organizzazione, ne alimentano la vita democratica, contribuiscono al suo finanziamento attraverso le quote associative e si attengono alle norme del presente Statuto e a quelle deliberate dagli organismi dirigenti in applicazione dello Statuto stesso.

2. Le iscritte e gli iscritti sono chiamati a comportarsi con lealtà nei confronti delle altre iscritte/iscritti, rispettando i valori e le finalità fissati nel presente Statuto. L'adesione ai principi costitutivi della FLC Cgil comporta, nei confronti dell'insieme delle lavoratrici e dei lavoratori, l'impegno alla salvaguardia del carattere unitario della FLC Cgil, al perseguimento dell'unità dell'azione sindacale e ad una attività professionale nei luoghi di lavoro coerente con i principi fondamentali della FLC Cgil, in particolare per quanto riguarda:
a. il riconoscere e valorizzare i diritti di cittadinanza della persona;
b. il favorire il diritto alla conoscenza ed al sapere per tutti come realizzazione libera e consapevole della persona;
c. il valorizzare i diversi e specifici contributi nei percorsi della conoscenza;
d. l'affermare i diritti sindacali e professionali delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.

3. Nell'assumere incarichi sindacali, le iscritte e gli iscritti sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano nei confronti delle iscritte/iscritti rappresentate/i. Ciò riguarda, in particolar modo, la coerenza dei loro comportamenti con i deliberati degli organi dirigenti, il contributo di proposta che sono chiamati a dare, il loro obbligo di difendere l'unità e l'immagine dell'organizzazione nelle trattative, che si debbono svolgere, per l'intera organizzazione, su un'unica piattaforma, quella definita dal mandato di cui all'art. 6 dello Statuto.

4. I rappresentanti eletti in organismi esterni su indicazione della FLC Cgil devono garantire un'elaborazione coerente con i principi dell'organizzazione, nonchè un corretto rapporto d'informazione con l'istanza che li ha indicati, al fine di definire congiuntamente gli orientamenti cui ispirare la loro attività in detti organismi.

Articolo 6 - Democrazia sindacale

1. I fondamenti della vita democratica della FLC Cgil sono:
a. la democrazia di mandato, che rappresenta un valore irrinunciabile, sia nella vita interna della FLC Cgil, con le conseguenti responsabilità dei dirigenti e degli iscritti sugli effetti delle decisioni, sia nell'azione sindacale ad ogni livello;
b. l'adozione di regole per la formazione delle decisioni dell'organizzazione ai vari livelli - prevedendo le materie per le quali sia necessario lo strumento della consultazione degli iscritti - e per il rispetto della loro realizzazione, nonché la ricerca di regole condivise fra le organizzazioni sindacali, per la definizione e l'approvazione delle piattaforme rivendicative e degli accordi, da parte dei lavoratori. Comunque, per la FLC Cgil, in assenza di accordo con le altre organizzazioni confederali di categoria sulle modalità di verifica del mandato delle lavoratrici e dei lavoratori, è vincolante il pronunciamento formalizzato degli iscritti, che può essere verificato anche attraverso referendum;
c. la garanzia e la promozione del diritto inalienabile di ogni iscritto e dirigente a contribuire, individualmente o in maniera concertata, alla realizzazione e allo sviluppo del programma e dell'iniziativa della FLC Cgil , nonché alla costituzione dei gruppi dirigenti, garantendo le relative agibilità attraverso l'esercizio del diritto di "proposta" in forma individuale e collettiva. In ogni caso, la FLC Cgil afferma la propria opzione per un governo unitario;
d. il pluralismo politico, sociale, culturale ed il valore della differenza di genere, come ricchezza fondamentale, la sua unità ed autonomia che ne sanciscono il modo di essere, ne determinano vincoli individuali e collettivi e consentono il pieno sviluppo della sua vita democratica;
e. l'applicazione, nelle elezioni degli organi direttivi da parte dei Congressi, del voto segreto;
f. la ricerca preliminare di una mediazione tra gli interessi e le rivendicazioni di un determinato gruppo e gli orientamenti della maggioranza numerica degli altri lavoratori o, più in generale, la necessità di rappresentanza dell'insieme degli interessi dei lavoratori occupati e no, propri di un sindacato generale, facendo vivere e praticare una democrazia della solidarietà, affinché si affermi, nella cultura e nella forza contrattuale della FLC Cgil, il valore della confederalità.

2. Nella composizione degli organi direttivi ad ogni livello, i Congressi della FLC Cgil terranno conto delle sensibilità ideali e culturali e delle minoranze linguistiche presenti, al fine di valorizzare tutti gli apporti e di realizzare un effettivo pluralismo, garantire l'applicazione della norma antidiscriminatoria in maniera tale che nessuno dei sessi possa essere rappresentato con una percentuale inferiore al 40% e un'adeguata presenza dei comparti, delle aree contrattuali, delle diverse professionalità organizzate, in modo tale da rappresentare compiutamente le diverse articolazioni organizzate dalla FLC Cgil, che potrebbero, in base alla pura consistenza numerica, essere ridotte a presenza simbolica.

3. La composizione numerica degli organismi direttivi dovrà essere tale da garantirne la funzionalità e l'effettivo esercizio di direzione politica.

Articolo 7 - Incompatibilità

1. L'adesione alla FLC Cgil è incompatibile con l'appartenenza ad altre associazioni, comunque denominate, che perseguano obiettivi e svolgano ruoli e funzioni sindacali.

2. L'adesione alla FLC Cgil é altresì incompatibile con l'appartenenza ad organizzazioni segrete, criminali, logge massoniche, organizzazioni a carattere fascista e razzista.

3. Non può far parte dei Comitati direttivi, ai diversi livelli della FLC Cgil, chi faccia parte degli organi di gestione delle amministrazioni, nei confronti delle quali si svolge l'azione del livello organizzativo interessato.

4. L'appartenenza ad organi esecutivi della FLC Cgil a qualsiasi livello é inoltre incompatibile con la qualità di componente di commissioni per il personale, commissioni concorsuali, commissioni sussidi, commissioni che comminano provvedimenti disciplinari e simili.

 

5. Ogni incarico elettivo nella FLC Cgil è inoltre incompatibile con:
a. l'appartenenza a organi direttivi di partiti e di altre formazioni politiche, che non siano di emanazione congressuale, nonché di organi esecutivi degli stessi;
b. la qualità di componenti delle assemblee elettive dell' Unione Europea e di quelle dello Stato italiano ai diversi livelli istituzionali. La candidatura a tali assemblee comporta l'automatica decadenza da ogni incarico esecutivo ed operativo e dall'eventuale distacco e aspettativa sindacale, nonché la sospensione dagli organi direttivi di emanazione congressuale;
c. l'assunzione di incarichi di governo o di gabinetto ai vari livelli istituzionali. In questo caso l'incompatibilità scatta dall'accettazione dell'indicazione a far parte di un esecutivo anche se precedente all'appuntamento elettorale.

6. Trascorsi sei mesi dal cessare delle condizioni che danno luogo a incompatibilità, l'iscritto sospeso da cariche direttive, rientra automaticamente negli organismi direttivi di cui faceva parte.

7. Analogamente, si prevede che l'iscritta/iscritto che provenga da esperienze politiche di natura esecutiva o da assemblee elettive, non possa far parte di organismi elettivi o ricoprire incarichi di natura esecutiva, prima che sia trascorso un periodo di sei mesi.

8. A livello di posto di lavoro, per cariche di direzione si intende l'appartenenza agli esecutivi; l'incompatibilità con l'appartenenza ad assemblee elettive di circoscrizione o di comune o con cariche di governo locale é limitata al territorio amministrativo del comune in cui é collocato il luogo di lavoro.

9. E' responsabilità della Segreteria di riferimento garantire la corretta attuazione delle norme sulle incompatibilità. A fronte di eventuali inosservanze, la Segreteria della struttura interessata risponde della violazione statutaria.

10. Le decadenze previste dal presente articolo sono automatiche.

11. Resta fermo, per quanto non previsto dal presente articolo, quanto stabilito in materia di incompatibilità dallo Statuto confederale.

Articolo 8 - Formazione sindacale ed attività di studio e ricerca

1. La formazione sindacale e la promozione di attività di studio e di ricerca, connessa con l'attività sindacale, costituiscono iniziativa permanente e costante della FLC Cgil, rappresentando un'esigenza indispensabile per l'innovazione e la diffusione della cultura politica, contrattuale, professionale ed organizzativa del sindacato.

2. La formazione sindacale e l'attività di studio e di ricerca rivestono un ruolo centrale per lo sviluppo della democrazia sindacale, per l'autonomia, per la valorizzazione delle risorse umane dell'organizzazione, per promuovere l'aggiornamento delle iscritte e degli iscritti, e farne crescere anche l'assunzione di responsabilità. La formazione sindacale, di studio e di ricerca permanenti, integrati e di qualità consentono la diffusione e l'efficacia dell'analisi e dell'aggiornamento di strategie.

Articolo 9 - Iniziative e rapporti internazionali

1. La FLC Cgil, nel quadro della politica internazionale della CGIL, opera per il consolidamento e lo sviluppo delle forme associative internazionali del personale della scuola, dell'università e della ricerca, come promozione e crescita collettiva delle professionalità e della formazione, come valori di democrazia e sviluppo civile, di superamento dei particolarismi nazionali e del ripudio di ogni forma di razzismo.

2. La FLC Cgil costruisce rapporti di relazione, comprensione reciproca e collaborazione con le organizzazioni sindacali e con organizzazioni e associazioni di altri Paesi impegnate nella formazione, nella cooperazione e nella solidarietà; ciò per favorire opportunità di integrazione e di relazione tra gli associati ed iniziative comuni di politica sindacale, professionale, culturale e di solidarietà.

3. La FLC Cgil opera per costruire iniziative di solidarietà e cooperazione con le popolazioni dei Paesi nei quali istruzione, formazione e ricerca registrano difficoltà rilevanti o nei quali l'accesso a questi beni sia limitato e condizionato con particolare riferimento alle persone più deboli.

4. La FLC Cgil aderisce, come componente effettivo, al Comitato Sindacale Europeo degli Insegnanti (Csee) della Confederazione dei Sindacati Ces, intendendo operare per il rafforzamento delle organizzazioni sindacali confederali europee di categoria.

5. La FLC Cgil aderisce all'IE (Internazionale dell'Educazione).

TITOLO II - STRUTTURE E FORME ORGANIZZATIVE

Articolo 10 - Strutture organizzative

1. La FLC Cgil si articola nelle seguenti strutture organizzative:
a. i Comitati degli iscritti di luogo di lavoro;
b. le Federazioni provinciali;
c. le Federazioni regionali;
d. la Federazione nazionale.

Articolo 11 - Forme organizzative

1. I diversi settori che costituiscono la FLC Cgil si articolano nelle seguenti forme organizzative:
a. Sezioni all'estero;
b. Strutture di comparto;
c. Forum.

Articolo 12 - Assemblea e comitato degli iscritti

1. L'Assemblea degli iscritti è l'istanza di base della CGIL ed è formata da tutte le iscritte e gli iscritti di luogo di lavoro.

2. L'Assemblea degli iscritti è la prima istanza congressuale della FLC Cgil e della Confederazione e come tale elegge, oltre al Comitato degli iscritti, i delegati al Congresso provinciale.

3. L'Assemblea elegge ogni due anni, o in occasione dei Congressi, il Comitato degli iscritti, come riferimento di base della FLC Cgil e si dota di un apposito Regolamento per il suo funzionamento. Nel caso in cui non sia approvato l'apposito Regolamento, il funzionamento è disciplinato secondo il Regolamento allegato allo Statuto di categoria.

4. Non esiste incompatibilità tra componenti della RSU e del Comitato degli iscritti. I rappresentanti delle RSU iscritti alla FLC Cgil sono associati di diritto al Comitato degli iscritti e ne fanno parte a pieno titolo.

5. Il Comitato degli iscritti:
a. favorisce la partecipazione degli associati alla vita dell'organizzazione;
b. sviluppa la propria iniziativa in coerenza con le linee programmatiche della FLC Cgil e con i deliberati congressuali;
c. promuove il tesseramento e il proselitismo alla FLC Cgil, in stretto raccordo con la Segreteria provinciale;
d. assicura l'informazione sull'attività della Federazione;
e. promuove la discussione fra le/gli iscritte/i e fra le lavoratrici ed i lavoratori, anche in relazione alla contrattazione decentrata;
f. convoca l'assemblea degli iscritti in relazione alla situazione sindacale.

6. I Comitati degli iscritti nei luoghi di lavoro, o nel territorio ove sia costituita una rappresentanza sindacale unitaria elettiva, non sono titolari di poteri contrattuali e in nessun caso possono costituire una struttura parallela e sovradeterminata alle RSU.

7. Il Comitato degli iscritti risponde della propria attività all'assemblea degli iscritti e si rapporta con gli organi dirigenti della categoria a livello provinciale, e con le RSU, favorendo rapporti organici con le elette e gli eletti RSU nelle liste della FLC Cgil.

8. I componenti del Comitato degli iscritti sono a tutti gli effetti dirigenti sindacali.

Articolo 13 - Federazione provinciale

1. La Federazione provinciale è l'istanza congressuale della FLC Cgil sul territorio ed ha il compito di governo, di direzione generale e di rappresentanza delle iscritte e degli iscritti della provincia, coordina e dirige l'azione nel territorio e nei posti di lavoro, cura la conduzione delle vertenze, assicura la gestione unitaria dell'organizzazione.

2. In base alla localizzazione delle Camere del Lavoro e/o alle esigenze derivanti dall'organizzazione territoriale della FLC Cgil, su proposta della Segreteria, possono essere costituiti Coordinamenti sub provinciali o di zona quali strutture di supporto e di promozione dell'iniziativa territoriale. Tale articolazione coincidente con la struttura confederale di riferimento con la quale va previsto un rapporto organico, ha lo scopo di garantire una migliore comunicazione con gli iscritti, di fornire supporti adeguati all'attività delle RSU e di promuovere efficaci politiche di reinsediamento. L'attività nelle zone è deliberata dal Comitato direttivo provinciale della FLC Cgil.

3. La Federazione provinciale esercita l'attività negoziale sulle materie e con le controparti individuate dai CCNL, sviluppa il confronto con gli interlocutori istituzionali esistenti nell'ambito territoriale di competenza, assicura un rapporto organico con la Camera del Lavoro e con la FLC regionale, ha il compito di realizzare la costituzione dei Comitati degli iscritti e di promuovere la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori e delle strutture di base alla definizione degli obiettivi rivendicativi e di riforma che interessano il territorio.

4. Fornisce alle iscritte e agli iscritti eletti nelle RSU ed alle RSU nel loro complesso, adeguati strumenti di sostegno all'attività negoziale, anche prevedendo specifiche modalità organizzative, di comunicazione e di formazione.

5. Gestisce il tesseramento, promuove il proselitismo e cura il rapporto permanente con le iscritte e gli iscritti, anche con assemblee periodiche degli iscritti, favorendo la loro partecipazione all'attività sindacale.

6. Cura la formazione sindacale dei gruppi dirigenti e delle iscritte e iscritti.

7. La sede ufficiale della Federazione provinciale è unica.

8. Il livello provinciale si articola in:
a. Congresso provinciale;
b. Comitato direttivo provinciale;
c. Segreteria provinciale.

Articolo 14 - Federazione regionale

1. La Federazione regionale è l'istanza congressuale della FLC Cgil nella regione; ha il compito di governo e di direzione generale dell'organizzazione sull'intero territorio regionale, elaborandone le linee e gli indirizzi, coordinando l'attività delle Federazioni provinciali ed assicurando un rapporto organico con le CGIL regionali e la FLC nazionale.

2. La Federazione regionale ha titolarità sulle tematiche di pertinenza regionale, ivi comprese le politiche contrattuali dei comparti organizzati dalla FLC Cgil.

3. Esercita il mandato contrattuale sulle materie di competenza del livello regionale così come stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei diversi comparti contrattuali.

4. Raccorda i livelli territoriali e quello nazionale di categoria, in particolare per quanto riguarda il coordinamento delle politiche vertenziali e contrattuali decentrate.

5. Promuove e coordina la formazione sindacale, con particolare riferimento a quella delle RSU.

6. La sede ufficiale della Federazione regionale è unica.

7. Il livello regionale si articola in:
a. Congresso regionale;
b. Comitato direttivo regionale;
c. Segreteria regionale.

Articolo 15 - Federazione nazionale

1. La Federazione nazionale è la massima istanza congressuale della FLC Cgil ed ha il compito di governo e di direzione generale sull'intero territorio nazionale e sulle strutture all'estero.

2. Il livello nazionale della FLC Cgil si articola in:
a. Congresso nazionale;
b. Comitato direttivo nazionale;
c. Segreteria nazionale.

3. Per tutti i livelli di categoria la FLC Cgil nazionale esercita le funzioni di Centro regolatore.

Articolo 16 - Sezioni all'estero

1. Nei paesi dove è più intensa la presenza delle istituzioni della cultura e della lingua italiana, sono costituite le sezioni nazionali della FLC Cgil, ciascuna delle quali elegge il proprio responsabile.

2. La FLC Cgil nazionale costituisce il Coordinamento internazionale delle sezioni all'estero e ne dirige e coordina le attività.

3. Il Coordinamento internazionale svolge i seguenti compiti:
a. coordinamento delle politiche sindacali del settore tra le sezioni nazionali dei vari paesi in riferimento alla situazione complessiva del personale all'estero;
b. coordinamento, promozione delle politiche scolastiche e di riforma e delle attività di formazione e ricerca, in collegamento con la Federazione nazionale e con i Sindacati dei paesi ospitanti.

4. Il Coordinamento è composto dai responsabili delle diverse sezioni nazionali ed è convocato almeno due volte all'anno.

5. Il Coordinamento è convocato e presieduto dalla Segreteria nazionale.

Articolo 17 - Strutture di comparto

1. Le Strutture di comparto sono i soggetti deputati alla elaborazione ed alla validazione delle piattaforme e degli accordi contrattuali, avendo a riferimento le linee di politica contrattuale definite dal Comitato direttivo e ferme restando le regole generali e le scelte strategiche della FLC Cgil in materia di democrazia di mandato.

2. Le Strutture di comparto hanno il compito di:
a. predisporre le piattaforme contrattuali del comparto di riferimento;
b. pronunciarsi sugli accordi contrattuali, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto in materia di democrazia sindacale;
c. partecipare con propri rappresentanti alle delegazioni trattanti, secondo le indicazioni della Segreteria di pari livello;
d. definire le linee per la contrattazione integrativa;
e. contribuire alla politica di crescita dei quadri sindacali, nell'ambito del necessario rinnovamento del gruppo dirigente della FLC Cgil.

3. Le Strutture di comparto contribuiscono, inoltre, al confronto sulle politiche di riforma dei comparti.

4. Le Strutture di comparto si costituiscono a livello nazionale e territoriale, in corrispondenza dei livelli di contrattazione stabiliti dai contratti collettivi nazionali di comparto.

5. Nella Regione della Val d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, dove sono presenti livelli di contrattazione diversi da quelli nazionali, i direttivi corrispondenti possono adattare le strutture di comparto alla propria realtà contrattuale.

6. L'istituzione delle Strutture di comparto è stabilita dallo Statuto in rapporto ai comparti contrattuali rappresentati dalla FLC Cgil.

7. Nel caso di nuovi comparti contrattuali che dovessero far capo alla FLC Cgil, fra un Congresso e l'altro, l'istituzione delle relative Strutture sarà deliberata dal Comitato direttivo, con la maggioranza dei ¾ dei suoi componenti.

8. Nel caso di unificazione o di scomposizione di comparti contrattuali, il Comitato direttivo nazionale delibera le modalità di fusione o di costituzione delle relative Strutture, nonché l'istituzione delle nuove Strutture, con la maggioranza dei ¾ dei suoi componenti.

9. Laddove non sia prevista la contrattazione integrativa territoriale, i Comitati direttivi, su proposta della Segreteria del corrispondente livello, possono decidere di costituire Centri di coordinamento degli eletti FLC Cgil nelle RSU del comparto e dei dirigenti scolasti iscritti alla FLC Cgil, anche per garantire la coerenza fra le scelte di politica contrattuale dei diversi livelli.

10. Il Responsabile della Struttura di comparto o del Centro di coordinamento, ove costituito, è nominato dalla Segreteria del livello corrispondente, sentita la Struttura interessata.

11. Il Responsabile ha il compito di:
a. coordinare i lavori della Struttura di comparto o del Centro di coordinamento;
b. predisporre le convocazioni e l'ordine del giorno;
c. contribuire all'iniziativa sindacale nel comparto.

12. Per garantire l'unitarietà dell'azione sindacale della FLC Cgil, i responsabili delle Strutture di comparto e dei Centri di coordinamento operano in stretto raccordo con la Segreteria, e sono invitati al Comitato direttivo, qualora non ne facciano parte.

13. La composizione delle Strutture di comparto e dei Centri di coordinamento viene deliberata, su proposta della Segreteria, dal Comitato direttivo del livello corrispondente, che stabilisce i tempi di costituzione, il numero dei componenti, in base alla duplice esigenza di garantirne la funzionalità ed il necessario equilibrio fra le diverse Strutture di comparto, secondo le indicazioni deliberate dal Comitato direttivo nazionale.

 

 

14. Nel deliberare la composizione, il Comitato direttivo dovrà garantire una equilibrata rappresentanza delle diverse figure professionali presenti nel comparto, compreso il personale a rapporto di lavoro precario, la presenza di componenti il Comitato direttivo corrispondente, facenti capo al comparto, di responsabili delle Strutture di comparto del livello inferiore e dei Centri di coordinamento, ove costituite, nonché un'adeguata rappresentanza dei luoghi di lavoro ( RSU ed, in loro assenza, Comitati degli iscritti).

15. I Segretari generali regionali possono partecipare alle riunioni delle Strutture di comparto nazionali.

16. Analogamente i Segretari generali provinciali possono partecipare alle riunioni delle Strutture di comparto e dei Centri di coordinamento regionali, ove costituiti.

17. Sono istituite le seguenti Strutture di comparto:
- Struttura di comparto Alta Formazione Artistica e Musicale;
- Struttura di comparto Dirigenti scolastici;
- Struttura di comparto Enea;
- Struttura di comparto Formazione professionale;
- Struttura di comparto Ricerca;
- Struttura di comparto Scuola non statale;
- Struttura di comparto Scuola statale;
- Struttura di comparto Università;
- Struttura di comparto Dirigenti Ricerca e Università.

18. In presenza di contrattazione integrativa nazionale, prevista dal contratto nazionale del comparto Ricerca, per i grandi enti nazionali plurisede, con rilevante numero di personale che opera nelle sedi periferiche e con RSU plurime, il Comitato direttivo nazionale decide la costituzione di Comitati di Ente, garantendo la presenza dei componenti RSU iscritti alla FLC Cgil.

19. I componenti delle Strutture di comparto, nonché dei Centri di coordinamento e dei Comitati di Ente, se costituiti, nello svolgimento della loro funzione sono da considerarsi dirigenti sindacali a tutti gli effetti.

Articolo 18 - Forum

1. I Forum rappresentano le sedi di discussione, elaborazione e proposta attraverso cui la FLC Cgil promuove la più ampia partecipazione alla definizione delle proprie elaborazioni e proposte in materia di politiche di genere, professionali, di riforma, di studio e ricerca delle professionalità specifiche di cui le lavoratrici ed i lavoratori dei diversi comparti sono portatori valorizzandone le competenze, a partire da quelle interne, rappresentate dalle iscritte e dagli iscritti.

2. La costituzione e gli obiettivi dei Forum permanenti sono deliberati dal Comitato direttivo su proposta della Segreteria che ne stabilisce composizione, modalità di funzionamento e responsabilità.

3. L'attività dei Forum è finalizzata a:
a. riconoscere e valorizzare le esperienze e le competenze professionali;
b. promuovere la crescita professionale delle lavoratrici e dei lavoratori dei settori interessati, anche attraverso attività di supporto e consulenza sul versante professionale;
c. analizzare ed interpretare i processi di sviluppo professionale, le trasformazioni in atto nel settore e le loro ricadute sul versante professionale.

4. La Segreteria, in occasione di atti o di eventi particolari, al fine di garantire sedi di discussione e di elaborazione adeguate, può dar vita anche a Forum tematici, che hanno durata limitata nel tempo, funzionale allo scopo della loro convocazione, ai quali possono essere invitate persone impegnate nei movimenti e/o nelle associazioni.

 

TITOLO III - GLI ORGANI DELLA FLC Cgil

Articolo 19 - Organi della FLC Cgil

a) Sono organi deliberanti:
- il Congresso;
- il Comitato direttivo.
b) E' organo esecutivo:
- la Segreteria.
c) Sono organi di controllo amministrativo:
- il Collegio dei Sindaci;
- gli Ispettori.
d) E' organo di giurisdizione interna e di garanzia statutaria:
- il Collegio di verifica.
e) E' organo consultivo:
- l'Assemblea nazionale dei quadri e dei delegati.

Articolo 20 - Congresso

1. Il Congresso è il massimo organo deliberante della FLC Cgil.

2. Le decisioni del Congresso sono vincolanti per tutte le iscritte e tutti gli iscritti e per tutti gli organi previsti nello Statuto.

3. Viene convocato di norma ogni quattro anni e segue, per il suo svolgimento, quanto previsto dallo Statuto della CGIL.

4. La convocazione del Congresso straordinario avviene su delibera del Comitato direttivo nazionale per tutti i livelli o su richiesta di almeno un decimo degli iscritti/e del livello interessato.

5. Compiti del Congresso sono:
a. determinare gli orientamenti politici generali della FLC Cgil;
b. approvare lo Statuto e le sue eventuali modifiche, con la maggioranza dei ¾ dei voti rappresentati;
c. eleggere il Comitato direttivo;
d. eleggere il Collegio dei Sindaci;
e. eleggere il Collegio di verifica.

6. Nelle assemblee di base il dibattito è aperto a tutte le lavoratrici ed a tutti i lavoratori, mentre la possibilità di votare e di essere eletti è riservata alle/agli iscritte/iscritti alla FLC Cgil.

7. Le norme per l'organizzazione dei Congressi ai vari livelli e per l'elezione dei delegati ai Congressi nei successivi gradi, sono di competenza, nel rispetto di quanto fissato dallo Statuto e dal Regolamento congressuale approvato dal Comitato direttivo confederale, del massimo organo dirigente dell'istanza per la quale è indetto il Congresso. Tale organo deve anche stabilire il rapporto tra numero di iscritte/iscritti e numero dei delegati da eleggere.

8. Il Congresso delibera sull'ordine dei propri lavori e verifica i poteri dei delegati.

9. Solo al Congresso compete deliberare sulla composizione degli organi direttivi ed i modi della loro elezione, sulle affiliazioni alle organizzazioni internazionali, sull'eventuale scioglimento della FLC Cgil.

10. Nella composizione degli organismi direttivi vanno rispettati i principi indicati all'art. 6 dello Statuto in materia di democrazia sindacale.

11. Eventuali modifiche o revoche delle affiliazioni internazionali che si rendessero necessarie tra un Congresso e l'altro sono deliberate dal Comitato direttivo nazionale con la maggioranza dei ¾ dei componenti.

Articolo 21 - Comitato direttivo nazionale

1. Il Comitato direttivo nazionale è il massimo organo deliberante della Federazione tra un Congresso e l'altro.

2. Ha il compito di dirigere l'organizzazione nell'ambito degli orientamenti decisi dal Congresso, di impostare le iniziative di portata generale, di definire le linee di politica contrattuale, di verificare il complesso dell'attività sindacale con particolare riguardo all'attività negoziale e vertenziale, di assicurare il necessario coordinamento delle strutture in cui si articola la Federazione, di promuovere la formazione sindacale nazionale, di provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso.

3. Ad esso è affidato, altresì, il compito di deliberare:
a. sulle materie rinviate dall'art. 6 dello Statuto e sulle normative in materia di regolamento del personale;
b. sulle percentuali di riparto della canalizzazione e sull'entità delle quote per le iscrizioni dirette;
c. sull'applicazione di regole amministrative in conformità alla Legge n° 460 del 4 dicembre 1997;
d. sulle regole relative alla vita interna, ai comportamenti dei gruppi dirigenti, al funzionamento degli organi statutari;
e. sulla partecipazione ad eventuali strutture di rappresentanza deliberate dal Comitato direttivo nazionale della CGIL, deliberandone le modalità;
f. su eventuali modifiche o revoche delle affiliazioni internazionali che si rendessero necessarie tra un Congresso e l'altro, con la maggioranza dei ¾ dei componenti;
g. sull'eventuali strutture di rappresentanza anche in sede europea.

4. Il Comitato direttivo, entro il mese di dicembre di ogni anno, approva il bilancio preventivo, presentato dalla Segreteria, riferito all'esercizio dell'anno successivo; entro il 30 aprile di ogni anno approva il bilancio consuntivo, relativo all'esercizio dell'anno precedente.

5. Il Comitato direttivo nazionale, qualora un organo direttivo o esecutivo della FLC Cgil assuma e confermi posizioni e comportamenti che siano incompatibili con l'appartenenza alla CGIL e alla FLC Cgil, perché in contrasto con i principi e le norme fondamentali dello Statuto CGIL e di quello della FLC Cgil e le normative conseguenti, con le norme amministrative, compresi i ripetuti e immotivati deficit di bilancio, o perché rendono impossibile la corretta direzione della struttura, al punto di ledere l'immagine della FLC Cgil, può decidere, in casi eccezionali e con la maggioranza di ¾ dei suoi componenti, la nomina di due o più delegate/i con funzioni di verifica e di istruttoria. Nella delibera dovranno essere indicate le motivazioni del provvedimento, nonché il contenuto e la durata del mandato che, comunque, non potrà superare i sei mesi. Entro i sei mesi, qualora non siano in toto o in parte risolte le violazioni e/o irregolarità che hanno determinato la nomina, i delegati di cui sopra relazioneranno al Comitato direttivo nazionale di categoria, che deciderà se proporre al Comitato direttivo nazionale della CGIL di avviare la procedura prevista dall'articolo 16 dello Statuto CGIL.

6. Il Comitato direttivo nazionale è eletto dal Congresso che fissa il numero dei suoi componenti. Le vacanze che si verificassero, tra un Congresso e l'altro, possono essere colmate per cooptazione da parte dello stesso organo direttivo, fino al massimo di un terzo dei suoi componenti, e per sostituzione decisa dal Direttivo medesimo. Qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente, le cooptazioni possono essere decise fino ad un massimo di un decimo del numero fissato dal Congresso.

7. Il Comitato direttivo nazionale si doterà di un Regolamento, approvato con la maggioranza qualificata dei ¾ dei componenti, atto a garantirne il corretto funzionamento ed eleggerà un Presidente e/o una Presidenza.

8. Il Comitato direttivo nazionale è convocato dalla Presidenza in accordo con la Segreteria almeno una volta a bimestre e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta, secondo le modalità previste dal Regolamento.

9. Ogni componente del Comitato direttivo nazionale ha il diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione della FLC Cgil e di prendervi la parola. Gli stessi, qualora non delegati al Congresso nazionale, vi partecipano con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

10. Il Comitato direttivo:
a. elegge il Segretario generale e la Segreteria;
b. elegge gli Ispettori, e provvede alla loro sostituzione in caso di dimissioni o decadenza;
c. provvede alle sostituzioni di componenti, dimissionari o decaduti, del Collegio di verifica, del Collegio dei Sindaci, nelle forme previste dallo Statuto;
d. decide sull'eventuale costituzione di un organismo con funzioni di direzione operativa, fissandone, composizione, compiti e potere;
e. decide, con atto regolamentare, sulla costituzione, ivi compresi i poteri di surroga in caso di ritardi o di inadempienze da parte delle strutture di livello inferiore, sulla composizione e sulle modalità di funzionamento delle Strutture di comparto, secondo quanto definito all'articolo 17 del presente Statuto;
f. delibera la costituzione e gli obiettivi dei Forum permanenti;
g. delibera, fra un Congresso e l'altro, la costituzione di nuove Strutture di comparto o la fusione di quelle esistenti, a maggioranza dei ¾ dei suoi componenti, definendone composizione e modalità di funzionamento;
h. delibera sulla convocazione di assemblee con funzioni di indirizzo politico (Conferenza di organizzazione, Conferenza di programma, Assemblea dei quadri e delegati, delle lavoratrici, ecc.) fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione;
i. delibera sulle modalità e forme di rapporto con l'associazionismo democratico;
j. delibera, su proposta della Segreteria, e a maggioranza qualificata l'eventuale modifica dell'emblema della FLC Cgil;
k. delibera sulla sede ufficiale della FLC Cgil nazionale.

11. Il Comitato direttivo nazionale decide, inoltre, la costituzione di Comitati di Ente, secondo le indicazioni dell'art. 17 dello Statuto, definendone, con norme regolamentari, le modalità di funzionamento e le competenze.

12. Le decisioni del Comitato direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, fatte salve le materie per le quali è prevista dallo Statuto una maggioranza qualificata.

Articolo 22 - Segreteria nazionale

1. La Segreteria nazionale è l'organo che attua le decisioni del Comitato direttivo nazionale, assicura la gestione continuativa della FLC Cgil, garantisce l'unitarietà dell'iniziativa negoziale e vertenziale dell'organizzazione, assicura la direzione unitaria dell'organizzazione in tutte le sue articolazioni, risponde della propria attività al Comitato direttivo nazionale.

2. La Segreteria opera collegialmente, e si riunisce su convocazione del Segretario generale o su richiesta di un quarto dei componenti.

3. La Segreteria si doterà di un Regolamento di funzionamento che normerà anche il proprio processo decisionale.

4. Ogni componente della Segreteria - sulla base dell'incarico operativo affidatogli dalla stessa, su proposta del Segretario generale - risponde del suo operato all'organo esecutivo. La Segreteria, su proposta del Segretario generale, può revocare, motivatamente, l'incarico operativo. Dell'incarico affidato ai singoli componenti o della revoca dello stesso, deve essere data comunicazione tempestiva al Comitato direttivo nazionale. La rappresentanza legale dell'organizzazione in materia contrattuale o vertenziale è attribuita al Segretario generale. E' possibile delegare tale rappresentanza ad altro componente la Segreteria mediante delega scritta, da conservare agli atti, specificandone ambito e durata.

5. Presenta al Comitato direttivo nazionale, su proposta del Segretario generale, il programma di lavoro e le proposte organizzative conseguenti.

6. Su proposta del Segretario generale, la Segreteria può nominare un Vicesegretario con funzioni vicarie.

7. La Segreteria assicura altresì la direzione quotidiana della Federazione nazionale, definisce il programma di formazione sindacale, mantiene un contatto permanente con la CGIL e le altre Federazioni di categoria e con le FLC Cgil regionali e provinciali, nonché tutte le interlocuzioni politiche e sindacali esterne, provvede all'organizzazione e al funzionamento delle strutture e delle forme organizzative della FLC Cgil, designa i rappresentanti della FLC negli organismi internazionali.

8. Delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza.

9. Propone al Comitato direttivo nazionale la costituzione, la composizione e le modalità operative delle Strutture di comparto.

10. Nomina i responsabili delle Strutture di comparto, sentite le relative strutture.

11. Qualora vengano affrontati temi di comparto contrattuale i responsabili delle Strutture partecipano, su convocazione, alle riunioni della Segreteria.

12. La Segreteria nazionale provvede alla organizzazione e al funzionamento della sede nazionale e ne coordina l'attività; nomina i funzionari, i distaccati ed i collaboratori tecnici; designa le delegazioni trattanti, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 17, comma 2 lettera c.

13 La Segreteria nazionale, per lo svolgimento di attività di studio, di elaborazione e di ricerca a rilevanza nazionale, può avvalersi dell'apporto operativo di gruppi di lavoro appositamente costituiti eventualmente integrati da apporti esterni.

14 Propone al Comitato direttivo nazionale la costituzione di Forum, come previsto dall'articolo 18 del presente statuto.

15. Convoca e presiede il Coordinamento internazionale delle sezioni all'estero, nonché il Coordinamento territoriale della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, composto dalle rispettive segreterie.

16. La rappresentanza legale della FLC Cgil di fronte a terzi ed in giudizio è attribuita:
a. al Segretario generale, per tutte le materie ad eccezione di quelle previste al punto successivo che possono essere delegate
b. ad altra persona, nominata con formale delibera della Segreteria, per tutti i negozi giuridici, ordinari e straordinari, di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della sicurezza del lavoro; con analoga delibera la Segreteria può revocare in qualsiasi momento e senza preavviso, tale nomina provvedendo contestualmente alla formalizzazione di una nuova nomina; di tali delibere viene formalmente informato il Comitato direttivo nazionale.

17. In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza di cui al punto a) è affidata al Vicesegretario; in assenza o per impedimento di questi, ad altro componente la Segreteria.

18. Il Segretario generale e la Segreteria sono eletti dal Comitato direttivo nazionale con voto segreto.

Articolo 23 - Ispettori amministrativi

1. Il Comitato direttivo nazionale della FLC Cgil elegge gli Ispettori amministrativi, definendone il numero.

2. Gli Ispettori sono scelti fra iscritte e iscritti alla CGIL che, in possesso dei requisiti di competenza necessari, non ricoprono incarichi o funzioni di direzione politica o di carattere amministrativo.

3. Essi hanno compiti ispettivi riferiti alla regolare canalizzazione delle risorse, alla corretta applicazione dei regolamenti del personale, nonché quelli a loro assegnati dal Comitato direttivo nazionale.

4. Si attivano su esplicito mandato conferito da organismi dirigenti o su richiesta delle strutture territoriali, e riferiscono i risultati delle ispezioni ad essi, oltreché, se del caso, al Collegio dei Sindaci di riferimento.

5. Qualora si ravvisino irregolarità, alla struttura sottoposta ad ispezione viene concesso un tempo entro il quale regolarizzare la/le anomalia/e dandone informazione al Centro regolatore di riferimento o a quello che ha attivato l'ispezione. Trascorso tale periodo, se la situazione non viene regolarizzata gli Ispettori sono tenuti a riferire al relativo Comitato direttivo e a quello del Centro regolatore di riferimento.

6. Gli Ispettori sono vincolati al massimo di riservatezza, nella fase istruttoria e fino alla relazione agli organismi competenti. La violazione di tale comportamento determina un'immediata verifica del Comitato direttivo.

7. Le modalità di procedura e di funzionamento degli Ispettori sono determinate da un apposito Regolamento proposto dagli Ispettori stessi ed approvato dal Comitato direttivo nazionale.

8. Gli Ispettori eleggono un coordinatore, che è invitato permanente alle riunioni del Comitato direttivo.

Articolo 24 - Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci revisori è l'organo di controllo dell'attività amministrativa della FLC Cgil. Esso è composto da tre a cinque componenti effettivi e due supplenti, eletti a voto palese dal Congresso, a livello provinciale, regionale e nazionale.

2. Nel caso in cui, per effetto di diminuzioni o decadenze di componenti del Collegio, il numero di supplenti si riducesse a uno, il Comitato direttivo del livello interessato, provvede alle relative sostituzioni.

3. I componenti del Collegio, tenuto conto della delicatezza dei compiti e delle funzioni a cui vengono chiamati, devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà ed esperienza e non devono avere responsabilità amministrative dirette nell'ambito dell'orga-nizzazione.

4. Il Collegio dei Sindaci controlla periodicamente l'andamento amministrativo e verifica la regolarità delle scritture e dei documenti contabili; accompagna con una propria relazione il bilancio della FLC Cgil.

5. Il Collegio dei Sindaci presenta al Congresso una relazione complessiva sui bilanci per il periodo trascorso dal Congresso precedente.

6. Il Collegio elegge al suo interno una Presidenza cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.

7. Il Presidente dei Sindaci revisori è invitato permanente alle riunioni del Comitato direttivo del livello corrispondente.

8. Nel caso in cui il Congresso non abbia eletto i Sindaci revisori, il Comitato direttivo del livello interessato, dovrà provvedere alla loro elezione nella prima riunione.

 

 

Articolo 25 - Collegio di verifica

1. Il Collegio di verifica, quale organo di giurisdizione interna e di garanzia statutaria, è composto da cinque componenti effettivi e altrettanti supplenti con funzioni di surroga degli assenti.

2. Esso è eletto a voto palese dal Congresso a maggioranza qualificata di almeno i ¾ dei votanti, tra le iscritte/iscritti con un minimo di dieci anni di anzianità di iscrizione con riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza.

3. Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze di componenti del Collegio, il numero di supplenti si riducesse a tre, il Comitato direttivo nazionale può provvedere a sostituzioni, con voto a maggioranza dei ¾ dei votanti.

4. Il Collegio di verifica, su richiesta di uno o più iscritte/i o di una struttura, svolge indagini e controlli sulle procedure, e sugli atti dei vari organismi e dei dirigenti e funzionari sindacali, in relazione alla loro rispondenza alle norme statutarie e regolamentari e alle decisioni regolarmente assunte dagli organi della FLC Cgil, con possibilità di esprimere parere vincolante e, nei casi più gravi, di annullare totalmente o parzialmente atti giudicati irregolari.

5. Il Collegio di verifica ha giurisdizione sull'attività delle strutture di livello inferiore.

6. Qualora l'annullamento totale o parziale degli atti fosse determinato da un comportamento contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altre/altri iscritte/i o risulti lesivo per l'organizzazione, il Collegio di verifica trasmette gli atti e le proprie deliberazioni al Comitato di garanzia di riferimento, per quanto di competenza.

7. Contro la decisione del Collegio di verifica è possibile il ricorso, in seconda e ultima istanza, al Collegio statutario della CGIL nazionale.

8. Le decisioni del Collegio di verifica sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.

9. Le modalità di procedura e funzionamento interno del Collegio di verifica sono determinate da un apposito Regolamento proposto dallo stesso ed approvato dal Comitato direttivo nazionale della FLC Cgil.

10. Il Collegio elegge al suo interno una Presidenza.

11. I componenti effettivi del Collegio di verifica sono invitati permanenti al Comitato direttivo.

Articolo 26 - Congresso regionale

1. Il Congresso regionale viene convocato in via ordinaria, in collegamento con il Congresso nazionale della FLC Cgil, ogni quattro anni.

2. In via straordinaria viene convocato dal Comitato direttivo nazionale con propria delibera, anche su richiesta di almeno un decimo delle/gli iscritte/i del livello regionale.

3. Elegge il Comitato direttivo regionale, rispettando i principi indicati all'articolo 6 dello Statuto in materia di democrazia sindacale e nomina il Collegio dei Sindaci revisori.

 

 

 

Articolo 27 - Comitato direttivo regionale

1. Il Comitato direttivo regionale è l'organismo di direzione politica regionale della FLC Cgil e di promozione della crescita collettiva dell'organizzazione,

2. Il Comitato direttivo regionale è eletto dal Congresso regionale.

3. Ha il compito di dirigere la Federazione regionale nell'ambito degli orientamenti decisi dal Congresso, di impostare le iniziative di portata generale regionale, di verificare il complesso dell'attività sindacale con particolare riguardo all'attività negoziale e vertenziale regionale, di assicurare il necessario coordinamento delle strutture in cui si articola la Federazione regionale.

4. Elegge il Segretario generale, e, su proposta del Segretario generale, la Segreteria e ne verifica l'operato.

5. Approva i bilanci preventivi e consuntivi entro le scadenze previste dallo Statuto.

6. Definisce e decide i contenuti delle vertenze e le azioni di lotta del proprio livello.

7. Su proposta della Segreteria regionale:
a. delibera i criteri e la distribuzione numerica dei distacchi assegnati dal Comitato direttivo nazionale alla Federazione regionale;
b. designa le rappresentanze esterne al sindacato;
c. decide la costituzione delle Strutture di comparto e la loro composizione sulla base del Regolamento nazionale;
d. può decidere, su proposta della Segreteria, la costituzione di Centri di coordinamento e la loro composizione.

8. Decide la sede ufficiale della FLC Cgil regionale.

9. Elegge un Presidente e/o una Presidenza.

10. È convocato dal suo Presidente su proposta dalla Segreteria, che ne fissa l'ordine del giorno, o su richiesta di un quarto dei componenti, su un preciso ordine del giorno.

11. Opera rispettando il Regolamento di funzionamento approvato. In assenza di un proprio Regolamento vale il Regolamento tipo allegato al presente Statuto.

12. Nel caso il Congresso regionale non abbia provveduto alla elezione dei Sindaci revisori, il Comitato direttivo regionale deve eleggerli nella sua prima seduta, dopo il Congresso.

13. I responsabili delle Strutture di comparto o dei Centri di coordinamenti regionali, qualora non ne facciano già parte, sono invitati permanenti al Comitato direttivo regionale.

Articolo 28 - Segreteria regionale

1. La Segreteria regionale è l'organo esecutivo e di coordinamento della FLC Cgil regionale; attua le decisioni del Comitato direttivo regionale, assicura la gestione continuativa della Federazione regionale, garantisce l'unitarietà dell'iniziativa negoziale e vertenziale dell'organizzazione, assicura la direzione unitaria dell'organizzazione in tutte le sue articolazioni, risponde della propria attività al Comitato direttivo regionale.

2. La Segreteria opera collegialmente ed è convocata dal Segretario generale o su richiesta di un quarto dei componenti.

3. La Segreteria si doterà di un Regolamento di funzionamento che normerà anche il proprio processo decisionale.

4. Ogni componente della Segreteria - sulla base dell'incarico operativo affidatogli dalla stessa, su proposta del Segretario generale - risponde del suo operato all'organo esecutivo. La Segreteria, su proposta del Segretario generale, può revocare, motivatamente, l'incarico operativo. Dell'incarico affidato ai singoli componenti o della revoca dello stesso, deve essere data comunicazione tempestiva al Comitato direttivo regionale. La rappresentanza legale dell'organizzazione in materia contrattuale o vertenziale è attribuita al Segretario generale. E' possibile delegare tale rappresentanza ad altro componente la Segreteria mediante delega scritta, da conservare agli atti, specificandone ambito e durata.

5. Presenta al Comitato direttivo regionale, su proposta del Segretario generale regionale, il programma di lavoro e le proposte organizzative conseguenti.

6. La Segreteria regionale svolge funzioni esecutive e di coordinamento operativo, provvede alla organizzazione e al funzionamento della sede regionale e ne coordina l'attività; nomina i funzionari, i distaccati di competenza ed i collaboratori tecnici.

7. Propone la costituzione, la composizione e le modalità operative delle Strutture di comparto al Comitato direttivo.

8. Propone al Comitato direttivo la costituzione, la composizione e le modalità operative dei Centri di coordinamento, che ritiene utili allo sviluppo dell'iniziativa sindacale nel territorio regionale e promuove la loro attività ed il loro collegamento con le corrispondenti strutture nazionali e con quelle provinciali, ove costituite.

9. Nomina i Responsabili delle Strutture di comparto o dei Centri di coordinamento regionali approvati, sentiti i componenti delle stesse.

10. Qualora vengano affrontati temi di comparto contrattuale, i responsabili delle Strutture partecipano, su convocazione, alle riunioni della Segreteria.

11. Ha la titolarità delle relazioni sindacali e gestisce i rapporti con il corrispondente livello confederale e con gli altri sindacati di categoria, nonché tutte le interlocuzioni istituzionali e non, politiche e sindacali esterne, presenti nella regione.

12. Coordina a livello politico ed organizzativo le strutture provinciali, anche con riferimento ai rapporti tra queste e le sedi periferiche dell'amministrazione scolastica.

13. Designa le delegazioni trattanti per le contrattazioni di propria competenza, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 17, comma 2 lettera c.

14. Si raccorda con il corrispondente livello confederale per quanto riguarda i rapporti con la Regione sulla programmazione Regionale riguardante i settori della conoscenza, nonché per le materie attinenti il diritto allo studio, la formazione professionale, i finanziamenti dell'offerta formativa, lo sviluppo tecnologico e la ricerca, i rapporti delle università con il Sistema Sanitario Nazionale.

15. Delibera su tutte le questioni che rivestano carattere d'urgenza.

16. La Segreteria regionale trasmette alla Segreteria nazionale della FLC i documenti politici e i bilanci regionali preventivo, consuntivo e patrimoniale approvati dal Comitato direttivo regionale e i dati del tesseramento.

17. Il Segretario generale regionale rappresenta, per il proprio livello, l'organizzazione davanti a terzi.

18. La rappresentanza legale della FLC Cgil regionale di fronte a terzi ed in giudizio è attribuita:
a. al Segretario generale, per tutte le materie ad eccezione di quelle previste al punto successivo che possono essere delegate
b. ad altra persona, nominata con formale delibera della Segreteria, per tutti i negozi giuridici, ordinari e straordinari, di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della sicurezza del lavoro; con analoga delibera la Segreteria può revocare in qualsiasi momento e senza preavviso, tale nomina provvedendo contestualmente alla formalizzazione di una nuova nomina; di tali delibere viene formalmente informato il Comitato direttivo regionale.

19. Il Segretario generale e la Segreteria sono eletti dal Comitato direttivo regionale con voto segreto.

Articolo 29 - Congresso provinciale

1. Il Congresso provinciale viene convocato di norma, in collegamento con il Congresso nazionale della FLC Cgil, ogni quattro anni. In via straordinaria viene convocato dal Comitato direttivo nazionale con propria delibera, anche su richiesta di almeno un decimo delle/gli iscritte/i del livello provinciale

2. Elegge il Comitato direttivo provinciale, rispettando i principi indicati all'art. 6 dello Statuto in materia di democrazia sindacale, garantendo inoltre una adeguata rappresentanza delle iscritte e degli iscritti elette/i nelle RSU e la politica del rinnovamento.

3. Nomina il Collegio dei Sindaci revisori.

Articolo 30 - Comitato direttivo provinciale

1. Il Comitato direttivo provinciale è l'organismo di direzione politica, di promozione della crescita collettiva dell'organizzazione, di decisione sulla politica sindacale del territorio.

2. È eletto dal Congresso provinciale, che ne fissa le dimensioni, ed è composto da almeno il 40% di elette ed eletti nelle RSU.

3. Ha il compito di dirigere la Federazione provinciale nell'ambito degli orientamenti decisi dal Congresso, di impostare le iniziative di portata generale provinciale, di verificare il complesso dell'attività sindacale con particolare riguardo all'attività negoziale e vertenziale provinciale.

4. Nell'ambito di un più ampio decentramento, il Comitato direttivo provinciale cura, secondo le modalità stabilite dal Comitato direttivo nazionale, un riparto interno delle risorse teso a valorizzare, attraverso lo sviluppo e la verifica di progetti, il ruolo e l'iniziativa dei Comitati degli iscritti, e delle eventuali Strutture di comparto o dei Centri di coordinamento.

5. Elegge il Segretario generale provinciale, e, su proposta del Segretario generale, la Segreteria e ne verifica gli operati.

6. Approva i bilanci preventivi e consuntivi entro le date previste dallo Statuto e cura che i bilanci vengano trasmessi al livello regionale e nazionale della FLC.

7. Designa le rappresentanze esterne al sindacato, di propria competenza.

8. Su proposta della Segreteria decide la costituzione delle Strutture di comparto e la loro composizione, sulla base del Regolamento nazionale.

9. Su proposta della Segreteria può decidere la costituzione di Centri di coordinamento del livello provinciale e la loro composizione.

10. Definisce e decide, raccordandosi con le RSU e le eventuali Strutture di comparto o dei Centri di coordinamento esistenti, i contenuti delle vertenze territoriali e le azioni di lotta del livello corrispondente.

11. Decide la sede ufficiale della FLC Cgil provinciale.

12. Elegge un Presidente e/o una Presidenza.

13. È convocato dal suo Presidente su proposta dalla Segreteria, che ne fissa l'ordine del giorno, o su richiesta di un quarto dei componenti, su un preciso ordine del giorno ed opera rispettando il Regolamento di funzionamento approvato. In assenza di un proprio Regolamento vale il Regolamento tipo allegato allo Statuto.

14. Nel caso il Congresso provinciale non abbia provveduto alla elezione dei Sindaci revisori, il Comitato direttivo provinciale provvederà ad eleggerli nella sua prima seduta, dopo il Congresso provinciale.

15. Alle riunioni del Comitato direttivo sono invitati permanenti, qualora non ne facciano già parte, i responsabili delle Strutture di comparto o dei Centri di coordinamento, eventualmente costituiti.

Articolo 31 - Segreteria provinciale

1. La Segreteria provinciale è l'organo esecutivo e di coordinamento della FLC Cgil provinciale; assicura la gestione continuativa delle FLC Cgil, garantisce l'unitarietà dell'iniziativa negoziale e vertenziale dell'organizzazione a quel livello, ha compiti di coordinamento e di direzione politica degli eletti FLC Cgil nelle RSU e dei Comitati degli iscritti, affianca le RSU nella contrattazione integrativa; risponde delle proprie attività al Comitato direttivo provinciale

2. Svolge funzioni esecutive e di coordinamento operativo, provvede alla organizzazione e al funzionamento della sede provinciale e ne coordina l'attività; nomina i funzionari, i distaccati ed i collaboratori tecnici.

3. Presenta al Comitato direttivo il programma di lavoro e le proposte organizzative conseguenti. In tali ambiti, specifico spazio dovrà essere destinato alla formazione sindacale allo scopo di ampliare e qualificare la presenza nei luoghi di lavoro e di favorire il processo di rinnovamento dei gruppi dirigenti.

4. Propone la costituzione, la composizione e le modalità operative delle Strutture di comparto al Comitato direttivo e nomina i responsabili, sentiti i componenti delle stesse.
.
5. Propone al Comitato direttivo la costituzione, la composizione e le modalità operative dei Centri di coordinamento, che ritiene utili allo sviluppo dell'iniziativa sindacale nel territorio provinciale e promuove la loro attività ed il loro collegamento con le corrispondenti strutture regionali, ove costituite.

6. Nomina i Responsabili dei Centri di coordinamento, ove costituiti, sentiti i componenti delle stesse.

7. Assicura il necessario coordinamento dell'iniziativa sindacale per gli Enti di ricerca monosede, per quelli con sede prevalente e/o per quelli con un'unica RSU, che insistano sul territorio provinciale, anche in rapporto con la Segreteria regionale.

8. Designa le delegazioni trattanti per le contrattazioni di propria competenza, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 17 comma 2 lettera c.

9. Nelle province nelle quali non sono presenti corrispondenti livelli dell'amministrazione scolastica, le delegazioni riferite a quel livello dovranno comprendere rappresentanze di tutte le strutture provinciali coinvolte.

10. Delibera su tutte le questioni che rivestano carattere d'urgenza.

11. Gestisce i rapporti con il corrispondente livello confederale e con gli altri sindacati di categoria, nonché tutte le interlocuzioni politiche e sindacali esterne.

12. Trasmette alla Segreteria regionale e nazionale della FLC i documenti politici approvati dal Comitato direttivo.

13. La Segreteria provinciale ha la responsabilità del tesseramento e ne trasmette periodicamente i dati a livello regionale e nazionale.

14. Garantisce il pieno e corretto utilizzo dei permessi sindacali.

15. La Segreteria opera collegialmente ed è convocata dal Segretario generale o su richiesta di un quarto dei componenti

16. La Segreteria si doterà di un Regolamento di funzionamento che normerà anche il proprio processo decisionale.

17. Ogni componente della Segreteria - sulla base dell'incarico operativo affidatogli dalla stessa, su proposta del Segretario generale - risponde del suo operato all'organo esecutivo. La Segreteria, su proposta del Segretario generale, può revocare, motivatamente, l'incarico operativo. Dell'incarico affidato ai singoli componenti o della revoca dello stesso, deve essere data comunicazione tempestiva al Comitato direttivo provinciale. La rappresentanza legale dell'organizzazione in materia contrattuale o vertenziale è attribuita al Segretario generale. E' possibile delegare tale rappresentanza ad altro componente la Segreteria mediante delega scritta, da conservare agli atti, specificandone ambito e durata.

18. La rappresentanza legale della FLC Cgil provinciale di fronte a terzi ed in giudizio è attribuita:
a. al Segretario generale, per tutte le materie ad eccezione di quelle previste al punto successivo che possono essere delegate
b. ad altra persona, nominata con formale delibera della Segreteria, per tutti i negozi giuridici, ordinari e straordinari, di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della sicurezza del lavoro; con analoga delibera la Segreteria può revocare in qualsiasi momento e senza preavviso, tale nomina provvedendo contestualmente alla formalizzazione di una nuova nomina; di tali delibere viene formalmente informato il Comitato direttivo provinciale.

19. Il Segretario generale e la Segreteria sono eletti dal Comitato direttivo provinciale con voto segreto.

Articolo 32 - Assemblea nazionale dei quadri e dei delegati della FLC Cgil

1. L'Assemblea nazionale dei quadri e dei delegati è il momento più alto di consultazione sulle scelte politiche fondamentali della FLC Cgil, fra un Congresso e l'altro.

2. Essa è convocata dal Comitato direttivo su proposta della Segreteria nazionale, ogniqualvolta se ne ravvisa la necessità.

3. L'Assemblea nazionale dei quadri e dei delegati è formata dai componenti il Comitato direttivo nazionale, dalle Segreterie territoriali e dai componenti le Strutture di comparto nazionali, nonché da delegati di posto di lavoro, individuati sulla base dei criteri e delle modalità definite dal Comitato direttivo nazionale.

 

 

Articolo 33 - Durata del mandato sindacale

1. Allo scopo di favorire una permanente azione di rinnovamento dei quadri e la migliore valorizzazione delle loro esperienze, gli incarichi di Segreteria (Segretario generale, Vicesegretario, componente la Segreteria) non possono essere ricoperti nella stessa struttura per più di due interi mandati congressuali e comunque per oltre otto anni.

 

TITOLO IV - L'AMMINISTRAZIONE

Articolo 34 - Autonomia amministrativa

1. La FLC Cgil nazionale, le FLC Cgil regionali e quelle provinciali sono associazioni giuridicamente ed amministrativamente autonome e, pertanto, strutture diverse non rispondono delle obbligazioni assunte da qualsiasi organizzazione ad esse aderente, salvo quanto stabilito diversamente dai singoli Statuti in virtù di norme di legge.

2. A fronte di eventuali decisioni amministrative, assunte da singoli dirigenti, al di fuori di orientamenti assunti in organismi dirigenti collegiali, o comunque al di fuori dalle regole decise dall'organizzazione, che comportino oneri alle strutture dirette, la FLC Cgil e le sue strutture possono rivalersi, nelle forme e nelle modalità consentite dalle leggi vigenti, sui responsabili di tali decisioni arbitrarie.

Articolo 35 - Contributi sindacali

1. La FLC Cgil, in quanto libera associazione, realizza la propria autonomia finanziaria mediante la contribuzione volontaria delle lavoratrici e dei lavoratori; ciò avviene con la tessera, con la firma da parte delle/gli iscritte/i della delega per la trattenuta delle quote sindacali sulla retribuzione, con la contribuzione mensile, con sottoscrizioni autorizzate di volta in volta dagli organi dirigenti delle strutture FLC Cgil che ne hanno la facoltà, con contributi volontari di singoli lavoratori. Sono lecite altre forme di sostegno, purché mantengano la caratteristica della volontarietà e siano espressamente finalizzate, oltre che regolamentate, e iscritte a bilancio nella voce «entrate».

2. La contribuzione sindacale è stabilita secondo le modalità decise dal Comitato direttivo della FLC Cgil. La quota tessera e i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.

3. Le contribuzioni versate dai lavoratori a qualsiasi titolo sono patrimonio collettivo di tutta la FLC Cgil e sono vincolate alla normativa generale sui finanziamenti e sui riparti.

4. La politica sulle risorse è vincolata al principio della solidarietà fra i livelli dell'organizzazione, alla massima trasparenza e verificabilità delle gestioni, a comportamenti coerenti a tutti i livelli per quanto riguarda l'applicazione dei deliberati e a responsabilità diretta dei gruppi dirigenti nell'applicazione degli stessi.

5. I riparti devono essere effettuati in modo automatico, garantendo la regolarità di finanziamento a tutte le strutture mediante il metodo della canalizzazione.

6. Tale canalizzazione automatica dovrà riguardare anche i contributi dei lavoratori, provenienti dalle deleghe per le trattenute mensili sullo stipendio comprese le quote forfetarie relative alle tessere di servizio, incassate direttamente dalla strutture regionali o provinciali.

7. Non è ammessa per alcuna struttura la possibilità di utilizzare percentuali di riparto spettanti ad altre strutture.

8. La FLC Cgil e tutte le sue strutture non possono distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo diverse disposizioni legislative.

9. Il patrimonio delle singole strutture FLC Cgil, in caso di scioglimento e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza della CGIL designata dal Centro regolatore competente sentito l'organismo di controllo previsto dall'Art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662.

Articolo 36 - Attività amministrativa

1. L'attività amministrativa della FLC Cgil deve basarsi su una politica dei costi e dei ricavi correlati alle esigenze e alle possibilità economiche di ciascuna struttura e su una regolare tenuta contabile, tecnicamente corretta e documentata, basata su criteri di verità, di chiarezza e trasparenza.

2. Inoltre tutte le strutture devono tendere:
a. a un equilibrio tra i costi e i ricavi di esercizio tale da escludere disavanzi di gestione;
b. a un equilibrio tra debiti e crediti tale da evitare situazioni di oneroso indebitamento;
c. al rispetto dei riparti di tutte le quote sindacali, tra i vari livelli dell'organizzazione, stabiliti dagli organi competenti;
d. al rispetto del Regolamento confederale.

3. A questo fine devono essere osservate le seguenti norme:
a. predisposizione annuale, da parte delle Segreterie, attraverso l'applicazione del modello di «Piano unico dei conti» in conformità alla Legge n° 460 del 4 dicembre 1997, del bilancio consuntivo (composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Relazione illustrativa) e del bilancio preventivo;
b. il Comitato direttivo di ogni struttura è chiamato ad approvare il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio preventivo entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
c. ogni struttura deve tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei Sindaci revisori, delle istanze direttive della struttura interessata e delle strutture di livello superiore che hanno la facoltà di esercitare il controllo amministrativo;
d. l'attività amministrativa dei Comitati degli iscritti, è ricompresa in quella delle strutture di livello superiore con l'ausilio di specifici Regolamenti finanziari approvati dai Centri regolatori;
e. i bilanci consuntivi e preventivi devono essere annualmente resi pubblici con mezzi di comunicazione idonei fra le/gli iscritte/i alle rispettive strutture.

4. Il rispetto di tali norme è garantito dalle strutture esecutive ai vari livelli e verificato periodicamente dagli Ispettori.

TITOLO V - GIURISDIZIONE INTERNA

Articolo 37 - Sanzioni disciplinari

1. È passibile di sanzioni disciplinari l'iscritta o l'iscritto il cui comportamento sia contrario ai princìpi di democrazia e di garanzia di altre/altri iscritte/iscritti o risulti lesivo per l'organizzazione sindacale o configuri violazione di princìpi e norme dello Statuto.

2. Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:
a. biasimo scritto;
b. sospensione da tre a dodici mesi dall'esercizio delle facoltà d'iscritta/o;
c. in caso di iscritta/o con incarichi di dirigente a qualsivoglia livello, destituzione dalla/e carica/he sindacale/i ricoperta/e;
d. espulsione dall'organizzazione.

 

3. Tali sanzioni vengono comminate, in relazione al tipo e alla gravità dell'infrazione, per:
a. comportamenti e atteggiamenti in contrasto con i princìpi fondamentali dello Statuto; con le regole in esso precisate; con le corrette norme di leale comportamento nell'organizzazione; con le norme fissate nei regolamenti approvati dagli organi statutari. La violazione, in particolare, delle norme elettorali comporta la decadenza dagli incarichi sindacali di carattere elettivo e la ineleggibilità, per almeno due anni, a qualunque incarico;
b. molestie e ricatti sessuali;
c. reati dolosi, esclusi in ogni caso quelli di opinione;
d. atti affaristici o di collusione con la controparte.

4. In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali, con esclusione dei reati di opinione e, comunque, nei casi di provvedimenti restrittivi della libertà della persona, la Segreteria nazionale, nella sua veste di Centro regolatore di riferimento, può sospendere cautelativamente l'iscritto dalla carica ricoperta o dall'esercizio delle facoltà di iscritto, per il tempo strettamente necessario all'inchiesta e alla decisione di prima istanza e all'esame dell'eventuale ricorso. Il Comitato direttivo nazionale dovrà, entro trenta giorni, ratificare tale decisione. Sono fatte salve la continuità delle prestazioni retributive e previdenziali secondo le modalità previste dal Regolamento del personale. La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare.

5. È facoltà dell'iscritto oggetto di tale provvedimento richiedere l'attivazione del Comitato di garanzia competente; in tale caso il provvedimento di sospensione cautelare cessa con le decisioni del Comitato stesso.

6. Le norme disciplinari interne non sostituiscono in alcun modo l'obbligo generale (da parte delle Segreterie delle strutture interessate) della comunicazione all'autorità giudiziaria di tutti i fatti penalmente illeciti nei confronti dell'organizzazione, né sostituiscono il diritto ad eventuali azioni civili per il risarcimento dei danni subiti dall'organizzazione

 

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 38 - Distacchi sindacali

1. Il Comitato direttivo nazionale fissa la ripartizione delle risorse disponibili tra la struttura nazionale e le diverse regioni deliberandone i criteri di assegnazione e di verifica.

Articolo 39 - Divieto di fumare

1. È fatto divieto di fumare nelle riunioni della FLC Cgil ad ogni livello.

Articolo 40 - Regolamenti

1. Per i Comitati direttivi nazionale, regionale e provinciale, fino all'adozione di nuovi Regolamenti, da approvare con la maggioranza qualificata dei ¾ dei suoi componenti, è valido il Regolamento tipo allegato.

Articolo 41 - Sede nazionale

1. La FLC Cgil nazionale ha sede a Roma, in località deliberata dal Comitato direttivo nazionale.

Articolo 42 - Logo
  1. La descrizione del logo della FLC Cgil è parte integrante del presente Statuto.

 

Articolo 43 - Norme finali e di rinvio

1. Nel caso in cui vengano istituite nuove province dopo la celebrazione del Congresso nazionale, le decisioni relative all'articolazione della struttura organizzativa di Federazione saranno assunte dal Centro regolatore nazionale, d'intesa con la CGIL.

2. Il Comitato direttivo nazionale, in corrispondenza di articolazioni delle strutture territoriali diverse da quelle previste dal presente Statuto, regolamenterà, con Delibera di valore statutario, le situazioni in cui gli organismi dirigenti abbiano già deliberato, previa intesa con la Segreteria nazionale, lo svolgimento dei Congressi prevedendo una diversa determinazione degli ambiti di pertinenza regionale e/o territoriale, al fine di rendere corrispondenti le articolazioni della FLC Cgil con i relativi livelli confederali.

3. I Regolamenti allegati allo Statuto, così come la descrizione del logo della FLC Cgil, ne costituiscono parte integrante e sono approvati con la maggioranza dei ¾ dei componenti.

4. Le eventuali modifiche allo Statuto sono decise dal Congresso della FLC Cgil, con la maggioranza dei ¾ gli aventi diritto al voto.

5. Nel caso di variazione dello Statuto della CGIL, o per variazioni imposte dalla legislazione, le modifiche allo Statuto di categoria, che si siano rese eventualmente necessarie, fra due Congressi, saranno assunte dal Comitato direttivo nazionale con la maggioranza dei ¾ i componenti dell'organismo.

6. Per quanto non previsto dallo Statuto vale lo Statuto della CGIL.

ALLEGATI:

1) Regolamento tipo del Comitato degli iscritti;
2) Regolamento del tipo Comitato direttivo nazionale, regionale e provinciale;
3) Descrizione del logo della Federazione Lavoratori della Conoscenza;
4) Delibera statutaria del Comitato direttivo della Cgil, Luglio 2003.

Allegato 1)
Comitato degli iscritti: regolamento tipo FLC Cgil

1. Il Comitato degli iscritti è la struttura di base nei luoghi di lavoro della CGIL sia confederale, sia della FLC Cgil, ed è un organo elettivo.

2. Può essere anche territoriale, in rappresentanza delle realtà di lavoro dello stesso comparto contrattuale, di piccola dimensione e diffuse nel territorio.

3. Questa struttura di base dovrà garantire il plura¬lismo progettuale e la rappresentanza dei diversi soggetti che compongono la platea degli iscritti.

4. Nel caso di un numero limitato di iscritti l'Assemblea può eleggere un portavoce che rappresenta gli iscritti di quel posto di lavoro ed è, a tutti gli effetti, dirigente sindacale.

5. L'elezione del Comitato degli iscritti avviene con voto segreto e su lista aperta.

6. Le candidature possono essere proposte dalla Segreteria provinciale FLC Cgil, o da singoli partecipanti all'assemblea degli iscritti, anche attraverso autocandidature.

7. Nella votazione si possono esprimere fino ad un massimo di preferenze pari o inferiore ad 1/3 dei candidati da eleggere.

8. Risulteranno elette/i le candidate ed i candidati che hanno raccolto il maggior numero di preferenze. In caso di parità risulteranno elette/i entrambe/i le/i candidate/i.

9. Nel caso le candidature siano pari al numero di candidati da eleggere, l'assemblea può decidere a maggioranza, di procedere per voto palese. In questo caso si elegge il Comitato degli iscritti in blocco.

10. Le modalità di voto dovranno essere decise in modo tale da garantire la massima partecipazione al voto da parte delle iscritte e degli iscritti, anche tenendo conto degli eventuali diversi regimi di orario vigenti nella struttura (o strutture)

11. Del Comitato degli iscritti fanno parte a tutti gli effetti e quali componenti di diritto:
a. i rappresentanti delle RSU iscritti alla FLC Cgil, di quel luogo di lavoro e territorio;
b. i componenti dei Comitati diret¬tivi (della FLC Cgil, e/o della Confedera¬zione) di quel luogo di lavoro e territorio.

12. Il Comitato degli iscritti viene rinnovato in corrispondenza dei Congressi della FLC Cgil, ed in ogni caso ogni due anni. L'attivazione dell'elezione del Comitato degli iscritti può essere richiesta dal 10% degli iscritti di riferimento.

13. Il Comitato degli iscritti elegge un Coordinatore e, laddove le dimensioni lo richiedano, un esecutivo, con compiti di coordinamento dei lavori del Comitato degli iscritti.

14. Si riunisce di norma, ogni due settimane, o ogni qual volta lo ritenga necessario il Coordinatore o 1/3 dei suoi componenti.

15. Il Comitato degli iscritti, in assenza di elezioni primarie, ha un diritto di proposta, all'assemblea degli iscritti, per le candidature FLC Cgil nelle liste dei candidati per le RSU, scelte anche tra i non iscritti.

16. Le Segreterie della FLC Cgil provinciale, d'intesa con le Camere del Lavoro, hanno la responsabilità di costruire i Comitati degli iscritti e di stabilirne il Regola¬mento elettorale, rispettando il presente Regolamento.

17. Le modalità di costruzione dei Comitati degli iscritti sono definite dalle strutture della FLC Cgil di riferimento. Le modalità per le sostituzioni, che si rendessero necessarie durante il periodo del mandato, sono anch'esse stabilite dalle strutture di categoria, fermo restando che non possono superare 1/3 dei componenti. Nel caso di dimissioni di più del 50% dei componenti dell'organismo stesso, si procede alla rielezione dell'intero Comitato degli iscritti.

Allegato 2)
Regolamento tipo dei Comitati direttivi nazionale, regionale e provinciale della FLC Cgil
Articolo 1 - Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo delle diverse strutture della FLC Cgil, svolge le funzioni attribuite dallo Statuto della FLC Cgil e le esplica secondo le norme contenute nel presente Regolamento.

2. La Presidenza dell'Associazione Proteo fare-sapere partecipa con diritto di parola, ma senza diritto di voto, alle sedute del Comitato direttivo.

3. La Presidenza del Comitato direttivo, d'intesa con la Segreteria, stabilisce gli invitati permanenti e può altresì decidere, in relazione ai temi da trattare, di invitare a partecipare ai lavori rappresentanti di altre Organizzazioni sindacali, esponenti politici ed esperti.

 

 

Articolo 2 - Presidenza

1. Il Comitato direttivo elegge il Presidente ed eventualmente una Presidenza che lo coadiuva nei compiti di direzione delle riunioni del Comitato direttivo e lo sostituisce in caso di necessità. Il numero dei componenti la Presidenza è stabilito dal Comitato direttivo con votazione palese a maggioranza semplice.

2. Le decisioni della Presidenza, ove costituita, sulle materie di sua competenza sono assunte a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

3. Il Presidente o un componente la Presidenza a turno, verbalizza in modo sintetico i lavori del Comitato direttivo (elenco interventi, documenti presentati, risultati delle votazioni e decisioni assunte).

Articolo 3 - Elezione della Presidenza

1. La Presidenza viene eletta, di norma, con voto palese e decade al Congresso.

Articolo 4 - Funzioni della Presidenza

1. Il Presidente convoca il Comitato direttivo in accordo con la Segreteria o su richiesta scritta e motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, di almeno un quarto dei componenti lo stesso Comitato direttivo, o per propria autonoma valutazione ogni qualvolta occorra assolvere ad obblighi statutari.

2. Provvede all'invio tempestivo delle convocazioni, con l'indicazione dell'ordine del giorno, dei relatori, degli orari di inizio e fine dei lavori.

3. Cura la tempestiva diffusione, in vista delle riunioni del Comitato direttivo, di documenti e contributi scritti, bozze di risoluzioni e ordini del giorno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

4. Il Comitato direttivo deve essere convocato, in sessione ordinaria, almeno una volta a bimestre.

5. La convocazione avviene, salvo i casi di urgenza, tramite comunicazione individuale da inviare almeno 7 gg. prima della riunione.

6. La Presidenza regola i lavori del Comitato direttivo, cura l'accertamento delle presenze e del numero legale, attraverso le firme apposte su uno specifico registro, annota le giustificazioni delle eventuali assenze.

7. La Presidenza cura la pubblicità delle risoluzioni finali del Comitato direttivo attraverso gli strumenti d'informazione della FLC Cgil, rendendo note le posizioni votate sia quelle di maggioranza, sia quelle delle minoranze.

Articolo 5 - Partecipazioni alle riunioni

1. È diritto e dovere di ogni componente del Comitato direttivo partecipare alle riunioni. Cause giustificative di eventuali assenze costituite da gravi impedimenti devono essere comunicate e motivate per iscritto alla Presidenza prima della riunione del Comitato direttivo.

2. Dopo due assenze ingiustificate la Presidenza prende contatto con le/i componenti al fine di rimuovere le cause della non partecipazione e/o comprendere le ragioni delle assenze. La terza assenza ingiustificata comporta la situazione di decadenza dell'interessato che viene comunicata dalla Presidenza al Comitato direttivo per la relativa delibera.

3. Per quanto riguarda vacanze comunque determinatesi la Presidenza, in stretto rapporto con la Segreteria, definirà i criteri con i quali operare le sostituzioni tenuto conto di quanto previsto dello Statuto della FLC Cgil.

Articolo 6 - Svolgimento dei lavori

1. In apertura della seduta del Comitato direttivo ogni componente può presentare alla Presidenza un'interrogazione scritta per avere informazioni e spiegazioni su un fatto determinato oppure su comportamenti od aspetti dell'attività del Comitato direttivo o degli organismi esecutivi. All'interrogazione si deve dare risposta nella prima seduta successiva del Comitato direttivo e, in questo caso, la verifica del numero legale è spostata al termine di tali adempimenti. In assenza del proponente, l'interrogazione si considera decaduta.

2. All'inizio delle sedute del Comitato direttivo, su proposta della Presidenza o di un componente del Comitato direttivo, è possibile decidere la variazione dell'ordine degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione. Se un componente del Comitato direttivo si oppone, decide il Comitato direttivo con un voto palese.
3. Ogni componente del Comitato direttivo ha facoltà di proporre argomenti da inserire all'ordine del giorno della riunione successiva. Su queste proposte decide il Comitato direttivo a maggioranza.

4. La riunione è abilitata ad assumere decisioni se si è registrata la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica, meno gli assenti giustificati fino ad un massimo del 10%. Tale presenza viene verificata dalla Presidenza.

5. Le riunioni hanno inizio non più tardi di 30 minuti dopo l'orario fissato. La Presidenza raccoglie le richieste di intervento e stabilisce, all'inizio dei lavori, il termine entro il quale possono essere avanzate avendo cura di far rispettare il termine di chiusura dei lavori.

Articolo 7 - Ordine della discussione e interventi

1. Di norma le relazioni introduttive non possono superare i 40 minuti, le conclusioni 25 minuti.

2. Dopo la/e relazione/i introduttiva/e il Presidente comunica i termini entro i quali possono essere presentate le richieste di intervento, di norma entro il 5 intervento. La durata degli interventi è fissata, in misura non superiore ai 10 o ai 15 minuti a seconda del tema e dei tempi di discussione.

3. La Presidenza raccoglie le iscrizioni a parlare e ne rispetta l'ordine nel dare la parola ai componenti del Comitato direttivo. La mozione d'ordine ha diritto di precedenza; la Presidenza ne valuta la proponibilità e, in caso di richiesta dell'interessato, rimette la decisione al Comitato direttivo che decide a voto palese.

4. Nessun componente del Comitato direttivo può prendere la parola per più di una volta sullo stesso argomento, tranne nel caso di mozioni d'ordine, di dichiarazioni di voto o per motivato fatto personale.

5. Se un componente del Comitato direttivo è assente al momento del proprio turno di intervento, senza avere comunicato alla Presidenza il proprio temporaneo allontanamento, perde il diritto ad intervenire.

6. La seduta del Comitato direttivo può essere sospesa eccezionalmente, per breve periodo, su richiesta della Presidenza o di un componente del Comitato direttivo e con decisione a voto palese. La Presidenza avrà cura di comunicare, in tempi utili, il termine per la presentazione dei documenti d'iniziativa dei componenti del Comitato direttivo.

7. La Presidenza può richiamare circa l'attinenza all'argomento in discussione, eventuali offese personali o il disturbo del regolare andamento degli interventi.

 

Articolo 8 - Procedura di votazione

1. A discussione generale esaurita, il Presidente comunicherà le proposte pervenute, che verranno sottoposte all'assemblea secondo l'ordine di presentazione delle stesse, ferma restando la precedenza per il documento conclusivo.

2. Le proposte possono essere considerate contrapposte dalla Presidenza stessa.

3. La richiesta di votazione in contrapposizione dei documenti può essere avanzata e motivata dal primo firmatario.

4. Ciascun componente del Comitato direttivo può presentare emendamenti alle singole proposte o a singole parti di loro. Gli emendamenti sono votati, se non accolti dal primo firmatario, prima del testo cui si riferiscono. In caso di documenti contrapposti non possono essere messi in votazione emendamenti non accolti dal primo firmatario.

5. Su di essi è possibile una dichiarazione di voto a favore e una contro. Gli emendamenti approvati costituiscono parte integrante della proposta. Il documento sarà alla fine votato nella sua interezza.

6. Sono possibili dichiarazioni di voto di durata non superiore a tre minuti.

7. Avviata la votazione questa non può essere interrotta. In caso di accertata irregolarità nella votazione il Presidente dispone l'annullamento dei risultati e il rinnovo delle procedure.

8. Sugli ordini del giorno sono ammessi un intervento a favore e uno contrario non superiori a 5 minuti.

Articolo 9 - Modalità di votazione

1. Le votazioni si svolgono di norma per alzata di mano. Si effettuano invece per voto segreto, o per appello nominale, quando lo richieda il 50%+1 dei votanti.

2. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti salvo per le materie in cui è prevista dallo Statuto FLC Cgil, una maggioranza qualificata.

3. La Presidenza indica prima di ogni votazione la maggioranza richiesta.

Articolo 10 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento può essere modificato con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei componenti del Comitato direttivo.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento del Comitato direttivo confederale.

Allegato 3)
Descrizione del logo della Federazione dei Lavoratori della Conoscenza

1. Il logo della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL è costituito nel modo seguente:
a. un quadrato rosso sul quale campeggiano due scritte orizzontali: una, flc, posta in alto a sinistra, sporgente in parte sul bianco (leggermente inclinata a destra, in corsivo minuscolo e con lettere in nero, carattere Bodoni) l'altra, CGIL, posta in basso, anch'essa sporgente in parte sul bianco (in maiuscolo con lettere a fondo bianco e contorni di color nero, carattere Futura);
b. un arco, simile ad una "C" rovesciata, di colore arancione, posto in basso e a destra del quadrato;
c. un occhio sovrapposto all'arco a destra e formato da un cerchio leggermente schiacciato, di colore azzurro, sul quale è posto un cerchio bianco più piccolo;
d. la scritta "federazione lavoratori della conoscenza" (in corsivo, tutto minuscolo, carattere Bodoni) è alla base del logo.

Allegato 4)
Delibera statutaria del Comitato direttivo della Cgil - Luglio 2003.

COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE CGIL - 17 LUGLIO 2003

DELIBERA N. 6

La costituzione a livello Confederale di una struttura dipartimentale titolare delle deleghe inerenti le politiche confederali in tema di formazione, ricerca ed istruzione e, conseguentemente, di superare la struttura sperimentale della Federazione Formazione e Ricerca
e di dare corso alla costituzione di una nuova Federazione di Categoria che abbia come primo nucleo fondativo il Sindacato Nazionale Scuola e il Sindacato Nazionale Università e Ricerca.
Il Direttivo Nazionale CGIL, riunito a Roma il 17 luglio 2003, delibera di costituire a livello Confederale una struttura dipartimentale titolare delle deleghe inerenti le politiche confederali in tema di formazione, ricerca ed istruzione e, conseguentemente, di superare la struttura sperimentale della Federazione Formazione e Ricerca
2. dare corso alla costituzione di una nuova Federazione di Categoria che abbia come primo nucleo fondativo il Sindacato Nazionale Scuola e il Sindacato Nazionale Università e Ricerca.

Il Comitato Direttivo della Cgil, in coerenza con la riflessione sviluppata nei recenti congressi della Confederazione nell'intento di contribuire ad una sempre maggiore valorizzazione della conoscenza come fattore determinante la qualità dell'organizzazione sociale ed economica, ritiene sussistano le condizioni per procedere ad un adeguamento del proprio modello politico-organizzativo, anche sulla scorta della positiva esperienza accumulata in questi anni con l'attività della FFR e con l'attività delle categorie SNS e SNUR.
I processi straordinari di mutamento del lavoro e nel lavoro configurano la conoscenza e la formazione come elementi centrali del lavoro che cambia; istruzione e formazione rappresentano sempre più percorsi intrecciati ed integrati che mettono radicalmente in discussione la tradizionale separatezza dei sistemi formativi; istruzione, formazione, innovazione e ricerca costituiscono il cuore delle politiche di sviluppo, per competere sul versante della qualità, per garantire coesione sociale e affermazione dei diritti dei lavoratori, nel contesto nazionale ed internazionale e, non di meno, nella dimensione territoriale, per assicurare un complessivo innalzamento della qualità della vita.
Inoltre la centralità della conoscenza sta determinando in numerosi contesti una pluralità di nuove figure che si muovono sul terreno della formazione, della ricerca e della educazione e che reclamano tutela e rappresentanza.

In considerazione di queste ragioni, sulla base di quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto, la CGIL decide:
1. Di costituire a livello Confederale una struttura dipartimentale titolare delle deleghe inerenti le politiche confederali in tema di formazione, ricerca ed istruzione, sulla scorta della positiva esperienza accumulata in questi anni con l'attività della FFR. La costituzione del dipartimento confederale, che avverrà nei tempi sotto definiti, configura, quindi, il contestuale superamento della struttura sperimentale della FFR. Entro Gennaio 2004 la CGIL Nazionale, congiuntamente al Comitato direttivo della FFR, deciderà le modalità operative del percorso, già avviato con la presente delibera, di costituzione delle strutture dipartimentali. Tale percorso dovrà prevedere, a tutti i livelli, entro il 2004 la costituzione dei dipartimenti confederali titolari delle deleghe inerenti le politiche in tema di formazione, ricerca ed istruzione.
2. Di costituire una nuova Federazione di Categoria che abbia come primo nucleo fondativo il SNS e lo SNUR e che rappresenti, in una prospettiva di rafforzamento della rappresentanza, il punto di riferimento politico e professionale per tutte le figure che caratterizzano il mondo della formazione e della ricerca. La nuova federazione di categoria diventa riferimento organizzativo per il vasto mondo dei lavoratori della formazione professionale e dei nuovi lavori che caratterizzano i settori della formazione e della ricerca. La nuova Federazione dovrà darsi modelli operativi capaci di valorizzare le specificità costitutive, il patrimonio rappresentato dalle categorie, e la loro visibilità ai fini di una più efficace capacità di rappresentanza. Entro Marzo 2004 i Comitati Direttivi nazionali del SNS e dello SNUR, completato il dibattito interno alle due organizzazioni, decideranno, con maggioranza qualificata e congiuntamente al Centro regolatore statutariamente previsto, le modalità operative del percorso di costituzione della nuova Federazione già avviato con la presente delibera. Tale percorso dovrà prevedere la costituzione degli organismi di direzione e di gestione politico-organizzativa della nuova federazione di categoria, a tutti i livelli, entro il 2004, in modo da pervenire agli adempimenti congressuali con una struttura organizzativa consolidata.

Aventi diritto 162
Maggioranza 3/4 - 123
Approvata con 134 voti

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